F-Gas La Favorita

La certificazione F-Gas

Tutto quello che devi assolutamente sapere.

In questo articolo vogliamo parlarvi della nuova legge sugli F-gas, il D.P.R. 146/18, con l’obiettivo di renderla più comprensibile e alla portata di tutti.
Partiamo subito con delle premesse per chiarire alcuni punti importanti, per poi mettere in evidenza le differenze che ci saranno per l’utente finale e per le imprese a seguito di questo cambio normativo.

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Che cos’è la certificazione F-GAS?

E’ un documento obbligatorio che certifica il personale e le imprese che gestiscono i gas fluorurati, responsabili dell’effetto serra.

A chi si rivolge?

La certificazione F-Gas si rivolge a:

  1. persone che svolgono attività di controllo delle perdite su applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
  2. persone che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra.

Il riferimento normativo

Il nuovo DPR 146/18 entrato in vigore il 24 Gennaio 2019 è andato a sostituire il DPR 43/12 che per anni ha dettato le linee guida per tutte quelle attività riguardanti gas fluorurati.

Nello specifico parliamo di tutte quelle imprese che trattano di impianti di refrigerazione, pompe di calore, installatori idraulici e aziende che svolgono manutenzione, riparazione e assistenza di apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Questa legge non solo sancisce un contratto di manutenzione, come dimostrazione del controllo, ma obbliga tutti coloro che possiedono, per esempio, un impianto di climatizzazione con un determinato quantitativo di gas refrigerante al suo interno di controllare periodicamente l’impianto per evitare perdite di refrigerante nell’ambiente esterno, questo perché tutti i gas refrigeranti inquinano l’ambiente, aumentando così, l’effetto serra.

Le verifiche periodiche, sopracitate, devono essere effettuate dal personale abilitato, che a seguito di un esame teorico e pratico viene certificato e iscritto al Registro F-GAS.

Cosa cambia per l’utilizzatore finale dal vecchio DPR al nuovo?

Le novità della certificazione F-Gas

I cambiamenti importanti possono essere elencati come segue:

  1. periodicità nei controlli e il metodo di misura utilizzato
  2. tenuta dei registri di apparecchiatura
  3. nuova banca dati riservata ai Venditori

Il vecchio DPR stabiliva che gli impianti di climatizzazione, pompe di calore, ecc, dovevano essere controllati in base alla carica di refrigerante contenuta al loro interno, indipendentemente dalla loro tipologia. A partire da 3 Kg di gas contenuti all’interno dell’impianto, per esempio, i controlli potevano essere annuali, semestrali o trimestrali.

Periodicità nei controlli e il metodo di misura utilizzato

Il nuovo DPR 146/18 cambia il metro di misura per effettuare i controlli, prendendo in considerazione non solo il quantitativo di gas refrigerante ma anche la sua tipologia, secondo il parametro del GWP (global warming potential) di ogni gas refrigerante.

 Il GWP è un parametro che indica quanto un refrigerante è dannoso se disperso nell’ambiente, ovviamente più il numero è elevato più il gas è inquinante.

Di conseguenza il legislatore ha stabilito che tutti coloro che possiedono un impianto maggiormente inquinante si sottoporranno a controlli più frequenti proprio per scongiurare il rischio di perdite e inquinamento. Quindi, si evince che la frequenza di controllo varia in base al tipo di refrigerante e al suo quantitativo.

Nel contempo viene introdotta anche la categoria del venditore di apparecchiature, impianti, e ricambi contenenti gas fluorurati.

Tenuta dei registri di apparecchiatura

Il vecchio DPR 43/12 aveva introdotto, per tutti gli impianti soggetti ai controlli periodici F-gas, l’obbligo da parte del manutentore di redigere un libretto cartaceo chiamato registro dell’apparecchiatura.

Su questo registro veniva inserito tutto quello che riguardavano gli impianti, dal momento dell’installazione fino agli interventi di manutenzione e riparazione che si effettuavano durante gli anni.

A seguito dei controlli periodici, dopo aver aggiornato il registro dell’apparecchiatura, il proprietario dell’impianto o il manutentore dovevano effettuare, una volta l’anno, una comunicazione all’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). La comunicazione online ISPRA andava a tenere traccia delle attività di manutenzione e riparazione effettuate durante l’anno precedente per monitorare il gas refrigerante.

Nuova banca dati riservata ai venditori

 Adesso con il nuovo DPR 146/18 i registri dell’apparecchiatura cartacei scompariranno a favore di una nuova banca dati online che sarà messa a disposizione a partire dal 24 Settembre 2019 dalla Camera di Commercio di competenza, anche se i vecchi registri dell’apparecchiatura cartacei dovranno essere conservati.
A partire da tale data tutte le operazioni e le apparecchiature che coinvolgono gas fluorurati dovranno essere comunicate sulla banca dati sopra citata.

Parliamo delle seguenti operazioni:

  • Vendita e installazione di apparecchiature
  • Manutenzione periodica
  • Riparazione straordinaria
  • Smaltimento e dismissione di apparecchiature.

Queste operazioni dovranno essere comunicate alla banca dati detenuta dalla Camera di Commercio locale entro 30 giorni dalla data di intervento e/o di vendita.

La dichiarazione ISPRA verrà sostituita dalla banca dati della camera di commercio dove si andrà a comunicare tutto quello che concerne l’impianto dalla data di installazione/vendita fino alla sua dismissione.

Il nuovo DPR 146/18, ha ampliato, inoltre, il campo di verifica dei gas includendo la vendita, gli interventi di manutenzione, installazione e dismissione di impianti.

Certificazione F-Gas: in sunto

La nuova normativa ricalibra la periodicità dei controlli, migliora la tracciatura degli impianti e della raccolta dati.

Per il periodo che intercorre dal 24 Gennaio al 24 Settembre 2019 non sarà necessario effettuare la comunicazione all’ISPRA, mentre restano obbligatori tutti gli altri controlli periodici da effettuare; pertanto, in deroga a quanto previsto, per il primo anno di introduzione, si avrà tempo fino al 23 ottobre per effettuare la comunicazione on-line per gli interventi effettuati fino al 24 settembre c.a.

Infine, restano invariate le sanzioni applicate, le quali salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera entro 30 giorni agli obblighi di trasmissione delle informazioni, mediante l’apposita dichiarazione, o trasmetta tali informazioni in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di legge sopra esplicate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro (D. Lgs n. 26/13 art. 6 cc. 3 e 4).

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