CONAI “Tutti in regola” entro il 31 dicembre 2016
Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs 152/2006, in recepimento della normativa europea in materia. È tra i più grandi consorzi d’Europa ed è costituito da tutti i produttori ed utilizzatori di imballaggi. Il fine che si pone il CONAI è quello di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. Il sistema CONAI garantisce i risultati di recupero e si integra con l’attività di sei Consorzi di Filiera i quali si occupano di: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve). A questi Consorzi aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi.
In base alle normative in materia, sono tenuti a partecipare al consorzio tutti i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Gli obblighi che gravano su queste categorie di soggetti sono differenti pertanto, si ritiene opportuno delineare i tratti più importanti.
Per produttori si intendono: i produttori e gli importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti e gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.
Produttore di materie prime destinate a imballaggi: impresa che produce materie prime (es. carta, legname, ecc.) destinate a diventare imballaggi. Si iscrive al CONAI nella categoria dei Produttori. Si iscrive ad uno o più Consorzi di Filiera. Nella maggioranza dei casi l’attività di produzione di materie prime non obbliga alcun adempimento rispetto al contributo ambientale. Quando però il produttore rifornisce un “autoproduttore” è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del contributo ambientale per le quantità cedute all’”autoproduttore”.
Importatore di materie prime destinate ad imballaggi: è il primo soggetto che immette sul territorio nazionale materie prime destinate alla produzione di imballaggi (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale). Si iscrive al CONAI nella categoria dei Produttori. Si iscrive ad uno o più Consorzi di Filiera ed è obbligato ad effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del contributo ambientale per gli imballaggi delle materie prime importate. Inoltre, quando l’importatore rifornisce un “autoproduttore” è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del contributo ambientale per le quantità di materie prime cedute all’”autoproduttore”.
Produttore di imballaggi vuoti: impresa che fabbrica gli imballaggi finiti, pronti a contenere la merce. Si iscrive al CONAI nella categoria dei Produttori. Si iscrive ad uno o più Consorzi di Filiera ed è obbligato ad effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del contributo ambientale.
Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di imballaggi pieni (per imballaggi pieni si intendono le merci imballate), gli autotrasportatori che producono imballaggi per trasportare le proprie merci, i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono tali imballaggi senza effettuare alcun tipo di trasformazione).
Acquirente-riempitore di imballaggi vuoti: è colui che acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività. Si iscrive a CONAI nella categoria degli Utilizzatori. Gli acquirenti – riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono pagare il contributo ambientale esposto in fattura dal fornitore e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Se l’impresa acquista gli imballaggi all’estero deve fare la dichiarazione periodica e versare il contributo ambientale CONAI.
Importatore di imballaggi pieni: Ogni importatore che acquistando delle merci all’estero acquista anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Si iscrive a CONAI nella categoria degli Utilizzatori. Questi soggetti hanno l’obbligo di effettuare una dichiarazione periodica e di effettuare il versamento del contributo ambientale CONAI, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo.
Autoproduttore: impresa che acquista materie prime per produrre imballaggi destinati a contenere le merci da lei stessa prodotte. È tenuta a inviare preventivamente, ai propri fornitori di materiale destinato a creare l’imballaggio e a CONAI, una specifica dichiarazione. Si iscrive a CONAI nella categoria degli Utilizzatori. Questi soggetti devono pagare il contributo esposto in fattura dal fornitore e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. (Se l’autoproduttore importa dall’estero le materie prime occorrenti per realizzare i propri prodotti imballati è tenuto a fare la dichiarazione periodica e versare il contributo CONAI).
Commerciante di imballaggi pieni: operatore che acquista merci imballate e le rivende. Si iscrive a CONAI nella categoria degli Utilizzatori. (Se acquista imballaggi pieni in Italia e li destina al consumo, questa attività non comporta alcun obbligo diretto rispetto all’applicazione del Contributo Ambientale). Il commerciante dovrà pagare il Contributo esposto in fattura dai propri fornitori e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Se acquista imballaggi pieni all’estero e successivamente li immette al consumo, questa attività comporta, ai fini del contributo Ambientale, obblighi analoghi a quelli dell’importatore di imballaggi pieni.
Commerciante di imballaggi vuoti: operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuarne alcuna trasformazione. Si iscrive a CONAI nella categoria degli Utilizzatori.
Per ciascun materiale di imballaggio, CONAI e i Consorzi di Filiera stabiliscono un Contributo Ambientale (importo da versare per ogni tipologia di materiale destinato a diventare imballaggio) che verrà utilizzato per ripartire tra produttori e utilizzatori i costi per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi. Il prelievo del Contributo avviene all’atto della prima cessione (momento del trasferimento dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore). I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l’imballaggio finito nel mercato nazionale (produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate). Sono esenti dall’applicazione del Contributo gli imballaggi destinati all’esportazione.
I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’entità del Contributo dovuto per ciascun materiale.
In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione al CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata in Italia per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. L’esclusione degli utenti finali dall’obbligo di adesione a CONAI non riguarda i casi in cui tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale anche marginale rispetto alla propria attività principale, quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività ed infine quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività.
Anche le imprese estere possono aderire al CONAI qualora intendano sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili. In tal caso, basterà nominare un rappresentante fiscale il quale dovrà iscriversi al Consorzio in nome e per conto dell’impresa rappresentata. Il rappresentante fiscale sarà tenuto ad effettuare la liquidazione periodica del Contributo Ambientale CONAI e il relativo versamento. In alternativa, in assenza del rappresentante fiscale, CONAI consente alle imprese estere con identificazione diretta ai fini IVA in Italia di eleggere domicilio speciale ai soli fini del Contributo Ambientale ed assolvere gli stessi obblighi previsti per il rappresentante fiscale.
L’esposizione del valore del Contributo Ambientale verrà inserito come voce a parte nelle fatture di vendita oppure mediante apposizione della dicitura “contributo CONAI assolto” accorpando il Contributo nel costo della merce.
Le aziende già presenti sul mercato dovranno effettuare le dichiarazioni periodiche entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Le aziende di nuova costituzione devono aderire a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell’attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. Oltre alla domanda di adesione con ricevuta di versamento, devono inviare una lettera in cui viene segnalata la data di costituzione e , in particolare, la data di inizio dell’attività. Non sono tenute al versamento della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione relativi all’anno precedente. La quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo esercizio di attività.
L’impresa all’atto dell’adesione deve indicare la categoria alla quale intende iscriversi: “produttore” o “utilizzatore”. Nel caso di imprese che svolgono più attività, l’adesione va fatta in base all’attività economicamente prevalente (attività che comporta maggior fatturato per l’impresa).
Il recesso dal Consorzio è ammesso qualora vengano meno i requisiti di ammissione o nel caso in cui il consorziato abbia perso i requisiti per l’ammissione (es: impresa sottoposta a procedura concorsuale).
In caso di recesso o esclusione del consorziato, non si procede alla liquidazione della quota di partecipazione al Consorzio, la quale, è altresì indivisibile e intrasferibile.
La competenza dei controlli sulla mancata adesione a CONAI e ai Consorzi di Filiera spetta alle Province. L’art. 261, comma 1, D. Lgs. 152/06 dispone che i produttori e gli utilizzatori che non adempiono sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro (fatto salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi).
TUTTI IN REGOLA: incentivi per la regolarizzazione agevolata delle micro e piccole imprese
Per agevolare tutte le imprese che hanno l’obbligo di aderire a CONAI e che però non vi hanno ancora provveduto, è stata definita una particolare formula incentivante: TUTTI IN REGOLA.
Questa iniziativa riguarda la regolarizzazione di alcuni obblighi consortili riservata alle micro e piccole imprese importatrici di merci imballate e/o operanti la selezione/riparazione di pallet in legno.
Il TUTTI IN REGOLA ha visto il coinvolgimento sia dei Consorzi di filiera sia delle principali Associazioni imprenditoriali a cui fanno capo le piccole/micro imprese e mira essenzialmente a ridurre fenomeni di concorrenza sleale tra imprese operanti nello stesso settore.
Tale formula si focalizza soprattutto sulle piccole/micro imprese perché queste sono aziende poco strutturate ai fini di un puntuale aggiornamento delle norme ambientali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio.
L’agevolazione è rivolta alle micro/piccole imprese importatrici di merci imballate e alle micro/piccole imprese operanti la selezione/ riparazione di pallet in legno, iscritte e non iscritte al CONAI.
Si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo (attivo dello Stato Patrimoniale) non superiori a 10 milioni di Euro.
Si definisce micro impresa, un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo (attivo dello Stato Patrimoniale) non superiori a 2 milioni di Euro.
Per impresa importatrice di merci imballate si intende l’impresa che acquista dall’estero (sia Paesi UE che extra UE) merci imballate per uso diretto o per rivenderle in Italia, immettendo quindi sul territorio nazionale gli imballaggi che contengono le merci.
Per impresa operante la selezione/riparazione di pallet in legno si intende l’impresa operante nel settore dei pallet in legno, che svolge attività di riparazione e/o selezione (seppure secondaria e a prescindere dall’eventuale e contestuale attività di produttore o commerciante di imballaggi nuovi/usati) e reimmette al consumo pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati.
Pertanto, le imprese ammesse alla regolarizzazione agevolata potranno definire la propria posizione versando al CONAI il contributo ambientale dovuto dal 1° gennaio 2013 senza interessi di mora, anche mediante rateizzazione fino a 5 anni e senza interessi di dilazione.
Le richieste di regolarizzazione agevolata dovranno pervenire al CONAI entro e non oltre il 31 dicembre 2016, mentre le relative dichiarazioni del contributo ambientale dovranno essere inviate nei 30 giorni successivi alla richiesta stessa.
La particolare formula agevolata permette di regolarizzare non solo la mancata iscrizione al CONAI, ma anche l’omessa applicazione, dichiarazione e versamento del contributo ambientale in riferimento a: importazioni di merci imballate; pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati, reimmessi al consumo.
Per procedere alla regolarizzazione nel caso di micro/piccola impresa importatrice di merci imballate, è necessario aderire al CONAI sottoscrivendo e inviando la Domanda di Adesione al CONAI, unitamente all’attestato del versamento della quota consortile (nel caso in cui non si è consorziati). Dopo l’adesione al CONAI, si procede con l’attivazione del servizio richiedendo la regolarizzazione agevolata ed eventualmente la rateizzazione del debito. Entro 30 giorni dalla richiesta di regolarizzazione si può procedere con l’invio delle dichiarazioni del contributo ambientale ed infine con il versamento del contributo ambientale dichiarato.
Per quanto concerne le micro/piccole imprese operanti la selezione e riparazione di pallet di legno che intendono procedere con la regolarizzazione della propria posizione, è sufficiente aderire al CONAI sottoscrivendo e inviando la Domanda di Adesione al CONAI, unitamente all’attestato del versamento della quota consortile (nel caso in cui non si è consorziati). Successivamente bisognerà aderire a RILEGNO ed in seguito si potrà procedere con la dichiarazione on line. Dopo aver attivato il servizio, si procederà con la richiesta di regolarizzazione agevolata ed eventualmente con la rateizzazione del debito. Entro 30 giorni si dovrà inviare la dichiarazione del contributo ambientale ed infine si dovrà effettuare il versamento del contributo ambientale dichiarato.
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