Nuove linee guida per gli uffici MIT
Lo Studio La Favorita
Vi comunica che il MIT con nota del 15 aprile 2016 prot. n. 7822 ha fornito istruzioni agli uffici provinciali della Motorizzazione in relazione alle procedure amministrative da porre in essere per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione di Autotrasportatore e per l’iscrizione all’Albo.
Il MIT si è altresì pronunciato in merito alle sanzioni amministrative, ai procedimenti sanzionatori applicabili e sull’ambito delle competenze a decidere su eventuali ricorsi in relazione alla tipologia del provvedimento adottato dall’ufficio provinciale.
Qui di seguito si riassumono i principali punti trattati nel provvedimento ministeriale.
Rilascio autorizzazione per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore
La domanda di iscrizione all’Albo è da considerarsi come un sub-procedimento attraverso il quale l’impresa dimostra il possesso dei requisiti dell’accesso alla professione, quali l’onorabilità, l’idoneità finanziaria e professionale. Soddisfatti tali requisiti, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autotrasportatore, l’impresa dovrà completare la procedura con la richiesta di iscrizione al REN (fatte salve le imprese con veicoli fino a 1,5 ton), dimostrando il possesso del requisito dello “stabilimento” che consiste, tra l’altro, nella dimostrazione della disponibilità di veicoli e completando in tal modo la procedura prevista dal Reg.1071/2009. Tutte le variazioni intervenute successivamente, debbono formare oggetto di apposito procedimento amministrativo, sia che riguardi l’impresa in quanto tale, sia che riguardi i requisiti dell’accesso che debbono permanere nel tempo; la perdita anche solo di un requisito incide sulle condizioni della validità dell’autorizzazione e, come effetto automatico, sulla regolarità dell’iscrizione all’Albo, in quanto parte di un unico procedimento.
Sanzioni amministrative applicabili e relativi procedimenti sanzionatori
In attesa che venga rivisitato il quadro sanzionatorio derivante dalle norme europee,
continuano ad applicarsi le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all’art.19 del D. Lvo 395/2000. In ordine alle altre sanzioni amministrative pecuniarie e
disciplinari contenute nella Legge 298/74 e nel Codice della strada, si ribadiscono le sanzioni che vanno dal semplice ammonimento alla radiazione dall’Albo, a seconda della gravità della violazione. L’abolizione di alcune norme ivi contenute ed obblighi mai entrati effettivamente in vigore, rendono inapplicabili le sanzioni previste. Resta invece in vigore l’obbligo di rispettare la normativa in materia di contratto di lavoro, ribadito anche dal DM 22 maggio 1998, n.212.
Inoltre, non può applicarsi la sanzione prevista dal comma 4 dell’art.179, della sospensione di un anno della licenza o autorizzazione relativa al veicolo con il quale è stata commessa la violazione, in quanto è stato superato il regime autorizzativo sul veicolo con il D. Lvo 14 marzo 1998, n.85.
Sospensione e revoca autorizzazione all’esercizio attività
La sanzione della sospensione/revoca dell’autorizzazione viene applicata quando viene meno anche solo uno dei 4 requisiti dell’accesso. La procedura che deve essere seguita è contemplata dal paragrafo 1, art.13 del citato Regolamento sull’accesso (n.1071/2009), entro i termini massimi ivi previsti (6 mesi, prorogabili di 3 mesi soltanto nel caso di decesso o incapacità del gestore). Nel caso di perdita dell’onorabilità dell’impresa, del gestore o di altri soggetti, l’ufficio deve avviare una procedura amministrativa idonea che includa, se del caso, un controllo nei locali dell’impresa. In attesa del riordino della disciplina nazionale sulle sanzioni prevista dalla normativa europea di settore, viene precisato che:
– i procedimenti per perdita di onorabilità e per la sospensione/revoca dell’autorizzazione all’impresa vengono avviati con le modalità della Legge 241/1990 (trasparenza atti amministrativi);
– qualora il procedimento dovesse concludersi con l’accertamento della perdita di uno dei requisiti dell’accesso alla professione e/o con una dichiarazione di inidoneità del gestore, l’ufficio deve procedere con un provvedimento motivato alla sospensione dell’impresa, concedendo un termine per la regolarizzazione;
– in caso di inadempienza, l’ufficio procede, con un ulteriore procedimento, a revocare l’autorizzazione con decorrenza dalla data di accertamento della carenza del requisito.
-sono ammessi i consueti ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
Sanzioni amministrative pecuniarie (art.19 D. Lvo 395/2000)
I funzionari addetti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, pongono in essere i controlli in merito agli obblighi di comunicazione previsti dal D. Lvo 395/2000 e, qualora ne ricorrano le condizioni, notificano all’impresa interessata, entro 90 gg dall’accertamento, il provvedimento con cui si contesta la violazione.
L’impresa ha 30 gg di tempo per richiedere un’audizione o presentare scritti difensivi alla DGT (Direzione Generale Territoriale della Motorizzazione) territorialmente competente in base alla sede legale della stessa; la DGT esamina la documentazione prodotta o gli elementi forniti mediante audizione e, laddove ravvisi l’infondatezza della contestazione, emette un’ordinanza motivata di archiviazione, che trasmette sia agli interessati che in copia all’Ufficio di MCT che ha adottato il provvedimento di contestazione della violazione.
L’impresa può altresì, entro 60 gg dalla notifica della contestazione, provvedere al “pagamento in misura ridotta” (tramite F23) dandone prova all’Ufficio MCT ed in questo modo il procedimento sanzionatorio si estingue.
In caso di mancato pagamento, invece, l’ufficio MIT ne informa la DGT competente, la quale emette ordinanza-ingiunzione di pagamento che diventa titolo esecutivo se l’impresa non provvede a saldare entro 30 gg dalla notifica oppure non presenta opposizione al Giudice di Pace.
Ambito delle competenze a decidere su eventuali ricorsi in relazione al tipo di provvedimento adottato dagli uffici
Il Comitato centrale dell’Albo decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici MCT in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e
radiazione dall’Albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del Comitato centrale dell’albo sono definitive e debbono essere notificate al ricorrente ed all’ufficio MCT competente.
Il ricorso al Comitato centrale è possibile in presenza di un provvedimento di:
– diniego di iscrizione all’Albo;
– sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo;
– applicazione delle sanzioni disciplinari (per mancato pagamento quota Albo, ecc).
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