NUOVE PROROGHE DAL MIT
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato la circolare n. 39841 del 27 dicembre 2021 per riordinare tutte le nuove scadenze, prorogando i termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità. Pertanto la suddetta circolare, sostituisce integralmente la circolare prot.n. 24231 del 27 luglio 2021, come modificata dalla circolare prot.n. 25080 del 03 agosto 2021.
Di seguito si osservano i nuovi termini così riassunti.
1.PATENTI DI GUIDA E TERMINI
- proroga di validità delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- ulteriore proroga di sei mesi e comunque una scadenza non oltre al 1° luglio 2021 per le patenti di cui al punto precedente;
- proroga di validità delle patenti di guida che scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.
- le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021 conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.
Per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria).
Per circolare negli altri Paesi membri dell’Ue le patenti di guida rilasciate in Italia,
- con scadenza tra 1 febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza originaria.
- con scadenza tra 1 giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1 luglio 2021.
- con scadenza tra 1 settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza originaria.
2.CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE (CAP)
Sono state ulteriormente prorogate, causa Covid, anche le scadenze delle carte di qualificazione del conducente (CQC) e dei certificati di abilitazione professionale (CAP).
La validità dei documenti CQC è così prorogata:
– scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.
Mentre per la sola circolazione sul suolo italiano, la validità dei documenti CQC rilasciati in Italia è così prorogata:
– scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022: proroga al 29 giugno 2022.
Gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, ecc.), in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi attualmente fino al 29 giugno 2022.
- ai soli fini della circolazione su territorio nazionale, i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022.
In tal caso, i CFP-ADR sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento e hanno superato l’esame prima del 1° ottobre 2021.
- ai soli fini della circolazione su territorio nazionale, gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022.
Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 giugno 2022, con le modalità previste per il rinnovo dell’abilitazione in parola. In tal caso gli attestati sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame prima del 1° ottobre 2021.
3.ATTESTAZIONI SANITARIE
- i conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale;
- i conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica;
- i certificati medici, rilasciati dai sanitari per essere allegati ad un’istanza di conseguimento della patente di guida o di un KA o KB, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022;
- i permessi provvisori di guida, rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino 29 giugno 2022.
4.REVISIONE VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, si riporta solo quelli, come prorogati, ancora non scaduti.
- M, N, O3, O4, T5 : con scadenza a FEBBRAIO 2021, prorogato al 31 DICEMBRE 2021
- M, N, O3, O4, T5: con scadenza a MARZO 2021, prorogato al 31 GENNAIO 2022
- M, N, O3, O4, T5: con scadenza ad APRILE 2021, prorogato al 28 FEBBRAIO 2022
- M, N, O3, O4, T5: con scadenza a MAGGIO 2021, prorogato al 31 MARZO 2022
- M, N, O3, O4, T5: con scadenza a GIUGNO 2021, prorogato al 30 APRILE 2022
LE PROROGHE SONO VALIDE IN TUTTO IL TERRITORIO UE, COMPRESA L’ITALIA.
Di seguito si allega la tabella riepilogativa delle scadenze fin qui elencate.
TABELLA_DI_SINTESI_DELLE_PROROGHE_DI_VALIDITA_29-06-2022 FINE_STATO_EMERGENZA_31_3_22_def