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Il nuovo Registro di Tracciabilità dei rifiuti, che obbliga i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:

  1. a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
  3. c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del de­creto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

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