All’atto della presentazione della denuncia per smarrimento, furto o distruzione, gli organi di polizia verificheranno se la patente può essere duplicata dall’Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Se risulta duplicabile, gli stessi organi di polizia trasmetteranno all’U.C.O. la documentazione necessaria per l’emissione di una nuova patente che verrà inviata presso la residenza del titolare.
Il servizio postale provvederà a riscuotere il costo dell’operazione.
Gli organi di polizia rilasceranno un permesso provvisorio di guida valido fino al ricevimento del duplicato della patente.
Se NON risulta duplicabile dall’U.C.O., potrete avanzare richiesta per il duplicato della patente presso i nostri uffici, allegando la seguente documentazione:
- Denuncia di smarrimento, furto o distruzione della patente. (La denuncia eventualmente presentata alle autorità estere, dovrà comunque essere riproposta agli organi di polizia italiani);
- 2 foto uguali di cui una autenticata, recenti, formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- Originale del permesso provvisorio di guida rilasciato dagli organi di polizia.
Nel caso la patente sia scaduta, sarà nostra premura prenotare la visita medica presso la nostra sede al fine di ottenere il certificato medico per rilascio della nuova patente valida.
I cittadini extracomunitari devono esibire il permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità sia all’atto della presentazione della richiesta di duplicato che all’atto del ritiro della nuova patente.
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