La Patente Internazionale di guida, conforme alla Convenzione di Vienna, ha validità di 3 anni. Qualora però all’atto del suo rilascio, il documento di guida italiano esibito abbia un periodo di validità residuo inferiore a tre anni, la Patente Internazionale di guida avrà la data di scadenza coincidente con quella della patente.
Si fa presente che la patente italiana è di per sé sufficiente – senza alcun permesso internazionale- per guidare all’estero nei seguenti Paesi: tutti gli stati Europei, Algeria e Turchia.
E’ opportuno richiedere all’Ufficio Consolare del Paese, ove il cittadino intende recarsi, se é necessaria la “Patente Internazionale di Guida” (in alcuni Paesi è sufficiente una traduzione della patente di guida italiana) e quale sia il tipo di modello riconosciuto nello Stato dove si deve recare (se conforme alla Convenzione di Vienna o a quella Ginevra).
Si precisa che il titolare, dopo essersi opportunamente informato presso il Consolato, deve specificare sulla domanda il tipo di modello (conforme alla Convenzione di Vienna o a quella di Ginevra) che intende richiedere.
Si informa inoltre che Stati Uniti (Documenti riconosciuti validi per la guida nei singoli Stati degli USA per i cittadini italiani), Thailandia e Giappone (circ. prot. n. 23670), hanno aderito alla Convenzione di Ginevra del 1949; in questo caso la validità del permesso internazionale di guida ha validità di un anno.
Per la richiesta sarà necessario presentarci la seguente documentazione:
1) Due fotografie (formato tessera) di cui una autenticata su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto; non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer);
2) Fotocopia (fronte e retro) della Patente di guida incorso di validità;
3) Esibizione della patente di guida al momento del ritiro della patente Internazionale;
4) Fotocopia del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o del tesserino sanitario attestante il suddetto codice fiscale.
I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale e in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno.
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