Il protesto è un atto autentico con cui il Pubblico Ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione di una tratta o il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno.
Le Camere di Commercio provvedono alla pubblicazione dei protesti mediante il Registro Informatico istituito con Legge 15.11.1995, n. 480, secondo le norme dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico del 9.8.2000, n. 316.
Tale Registro contiene i protesti per 5 anni dalla data della loro pubblicazione (art. 11, Decreto M.A.P. 9.8.2000, n. 316), fatte salve eventuali cancellazioni intercorse a seguito di presentazione della relativa istanza ed è accessibile al pubblico per la consultazione.
Tale consultazione avviene mediante “visura” riferita al nominativo/denominazione del soggetto protestato nel Registro in questione.
Solo le Visure rilasciate dalle Camere di Commercio o dagli Sportelli Telematici della Camera di Commercio sono utili al fine di procedere alla richiesta di riabilitazione.
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