Sistri – Regolamento sul funzionamento e l’ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti
Lo Studio La Favorita
Vi informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente 30 marzo 2016, n. 78 (G.U. n 120 del 24 maggio 2016), che abroga il precedente D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, istitutivo del SISTRI.
Le nuove disposizioni, entreranno in vigore a far data dal 8 giugno 2016, non apportano alcuna novità in merito agli obblighi e alle procedure attualmente previste dal SISTRI, ma si limitano a delineare principi e criteri sul funzionamento e l’ottimizzazione del nuovo sistema di tracciabilità, a cui il futuro concessionario dovrà attenersi a conclusione delle procedure di affidamento, ancora oggi in corso.
Infatti, è stato confermato l’attuale sistema sanzionatorio, che fino al 31 dicembre 2016 non prevede sanzioni per il mancato o non corretto utilizzo del SISTRI, essendo ancora obbligatoria e soggetta al relativo sistema sanzionatorio, la tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto.
Pertanto, restano ancora sanzionabili la mancata iscrizione al SISTRI ed il mancato pagamento del contributo, per il quale, anche ai fini della determinazione della quota da versare annualmente, il nuovo regolamento fornisce una definizione di “dipendente” e chiarisce i termini per il pagamento, mantenendo immutati gli attuali importi.
Inoltre, nel riprendere i contenuti dei decreti precedenti, sono stati ulteriormente specificati i soggetti tenuti al SISTRI – sempre in riferimento ai soli rifiuti pericolosi – riconfermando l’obbligatorietà del sistema per le seguenti categorie:
- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, che occupano più di 10 dipendenti;
- trasportatori dei propri rifiuti speciali pericolosi, con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali alla categoria 2-bis, solo se obbligati in quanto produttori iniziali, cioè solo se occupano più di 10 dipendenti;
- trasportatori dei propri rifiuti speciali pericolosi, con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali alla categoria 5;
- trasportatori di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti pericolosi sul territorio nazionale o in partenza dall’Italia verso l’estero;
- operatori intermodali (terminalisti, operatori logistici degli scali ferroviari, ecc.) che detengono i rifiuti speciali pericolosi in attesa della loro presa in carico da parte del vettore successivo (treno, nave, gomma);
- coloro che trattano, recuperano, smaltiscono rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi;
- coloro che producono rifiuti pericolosi derivanti da attività di recupero o di smaltimento di rifiuti pericolosi, definiti come “nuovi produttori”;
- coloro che effettuano intermediazione e commercio di rifiuti speciali e urbani pericolosi.
Al momento, quindi, il sistema non ha subito alcuna modifica, né per quanto riguarda le procedure di utilizzo, né per le modalità di accesso e tracciabilità attraverso l’uso dei dispositivi USB e Black Box da installare sui veicoli.
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