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COSTI: da preventivare in base alla richiesta avanzata

Il servizio รจ rivolto alle imprese ed agli operatori delle filiera che trattano imballaggi ed intendono iscriversi al CONAI come stabilito dal D.Lgs. 152/2006, nonchรจ adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

In base alla normativa vigente (art. 221 del D.Lgs. 152/2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi acronimo CONAI.

Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di โ€œimballaggi pieniโ€ (cioรจ di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).
Lo stesso articolo 221 prevede che i Produttori aderiscano a uno dei Consorzi di Filiera (di cui allโ€™art. 223 del medesimo decreto).
La competenza dei controlli sulla mancata adesione a Conai e ai Consorzi di Filiera e dellโ€™eventuale riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria spetta alle Province.

โ€œ I Produttori e gli Utilizzatori che non adempiano (โ€ฆ) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 5.000โ€ (articolo 261, comma 1, D.lgs. 152/06, come modificato dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, art. 11, comma 3).
Lo stesso articolo, al comma 2, dispone che โ€œi produttori di imballaggi che (โ€ฆ) non aderiscono ai Consorzi (โ€ฆ) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento Euro a quarantaseimilacinquecento Euroโ€.