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COSTI: da preventivare in base alla richiesta avanzata

Il servizio è rivolto alle imprese ed agli operatori delle filiera che trattano imballaggi ed intendono iscriversi al CONAI come stabilito dal D.Lgs. 152/2006, nonchè adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

In base alla normativa vigente (art. 221 del D.Lgs. 152/2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi acronimo CONAI.

Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).
Lo stesso articolo 221 prevede che i Produttori aderiscano a uno dei Consorzi di Filiera (di cui all’art. 223 del medesimo decreto).
La competenza dei controlli sulla mancata adesione a Conai e ai Consorzi di Filiera e dell’eventuale riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria spetta alle Province.

“ I Produttori e gli Utilizzatori che non adempiano (…) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 5.000” (articolo 261, comma 1, D.lgs. 152/06, come modificato dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, art. 11, comma 3).
Lo stesso articolo, al comma 2, dispone che “i produttori di imballaggi che (…) non aderiscono ai Consorzi (…) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento Euro a quarantaseimilacinquecento Euro”.