Con deliberazione del 27/9/2000, il Comitato Nazionale ha puntualizzato che il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti, sono effettuati e garantiti dal responsabile tecnico. Inoltre è il responsabile tecnico la figura individuata dalla legge, che è tenuta a dare senza indugio comunicazione al legale rappresentante dell’impresa e alla Sezione regionale dell’Albo dell’eventuale inidoneità dei veicoli.
Il responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati (nota n. 2866 del 21.4.99).
A titolo esemplificativo ci occupiamo delle seguenti aree:
Tecnica: la selezione delle attrezzature, del tipo di imballaggi da utilizzare di volta in volta in relazione alla specificità dei rifiuti;
Progettuale: la soluzione di problematiche relative alla definizione ed effettuazione delle diverse fasi del trasporto, alla tipologia dei rifiuti da trasportare ed alla modalità di trasporto (trasbordi, trasporto intermodale)
Gestionale: la soluzione di problematiche relative alla raccolta dei rifiuti presso i diversi produttori/detentori in ordine alla natura del carico e accorgimenti particolari per un corretto trasporto.
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