Dal 16 settembre 2026 entra a regime il FIR digitale RENTRI. Scopri chi deve usare l'xFIR, quando resta il cartaceo, come funziona e quali sono le sanzioni.

Tutto quello che devi sapere per gestire correttamente gli adempimenti RENTRI

Dal 16 settembre 2026 si chiude una delle principali fasi transitorie del RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Per i soggetti tenuti all’utilizzo del FIR digitale, denominato xFIR, non sarà più possibile utilizzare alternativamente il formulario cartaceo.

La possibilità transitoria di scegliere tra FIR cartaceo e digitale, introdotta dalla Legge n. 26/2026, termina infatti il 15 settembre 2026. Dal giorno successivo trovano quindi piena applicazione le regole previste dal D.M. 59/2023.

Attenzione, però, a un equivoco: dal 16 settembre il FIR cartaceo non scompare completamente.

La modalità da utilizzare dipende dal soggetto, dalla tipologia di rifiuto, dalla sua pericolosità e dall’attività che lo ha prodotto.

Cosa cambia dal 16 settembre 2026

Fino al 15 settembre 2026, gli operatori interessati dal FIR digitale hanno potuto continuare a utilizzare, in alternativa, il formulario cartaceo.

Dal 16 settembre 2026 questa possibilità termina.

Quando la normativa prevede l’utilizzo dell’xFIR, il produttore/detentore dovrà quindi emettere il formulario in formato digitale e l’intera filiera dovrà gestirlo nella medesima modalità.

È un passaggio sostanziale: non cambia semplicemente il “supporto” del formulario, ma cambia il processo con cui produttore, trasportatore e destinatario gestiscono la movimentazione del rifiuto.

Chi deve utilizzare il FIR digitale xFIR

L’obbligo riguarda innanzitutto i produttori iscritti al RENTRI che producono rifiuti pericolosi.

Per determinate categorie di rifiuti non pericolosi l’obbligo interessa inoltre i produttori con più di 10 dipendenti, in particolare quando i rifiuti derivano da:

  • lavorazioni industriali;
  • lavorazioni artigianali;
  • attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • trattamento delle acque;
  • abbattimento dei fumi.

La verifica deve pertanto essere effettuata sulla singola posizione aziendale e sulla specifica tipologia di rifiuto movimentato.

Il FIR cartaceo scompare?

No.

Questo è probabilmente il punto sul quale le imprese devono prestare maggiore attenzione.

Dal 16 settembre non viene abolito in assoluto il FIR cartaceo: termina la possibilità transitoria di utilizzarlo in alternativa al digitale quando la normativa richiede l’xFIR.

Negli altri casi il formulario cartaceo continua a poter essere utilizzato secondo la disciplina applicabile.

Un esempio particolarmente rilevante riguarda i rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, per i quali non opera un obbligo generalizzato di xFIR.

Di conseguenza, la stessa impresa potrebbe dover utilizzare il formulario digitale per alcune movimentazioni e quello cartaceo per altre.

Produttore, trasportatore e destinatario: una sola modalità per tutta la filiera

Un principio operativo fondamentale riguarda il coordinamento tra i diversi soggetti.

La modalità con cui viene emesso il FIR determina la modalità con cui deve essere gestito dall’intera filiera.

Se il produttore/detentore emette un xFIR digitale, trasportatore e destinatario devono gestire quello stesso formulario digitalmente.

Se invece, nei casi consentiti, viene emesso un FIR cartaceo, la movimentazione continua in formato cartaceo.

Diventa quindi essenziale che produttore, trasportatore e destinatario si coordinino prima della partenza del rifiuto.

Come funziona operativamente l’xFIR

Il FIR digitale contiene le informazioni necessarie alla tracciabilità della movimentazione, tra cui i dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, al rifiuto e al trasporto.

Il documento viene gestito e sottoscritto digitalmente secondo le modalità definite dal RENTRI.

Durante il trasporto l’xFIR può essere reso disponibile tramite dispositivo elettronico oppure attraverso una sua rappresentazione cartacea.

Attenzione: la stampa dell’xFIR non trasforma il formulario digitale in un FIR cartaceo. Il documento rimane digitale.

Trasmissione dei dati al RENTRI e sanzioni dal 15 settembre 2026

C’è una seconda data da tenere presente: 15 settembre 2026.

Da questa data diventano applicabili le sanzioni previste dall’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari nei casi previsti.

La proroga introdotta nel 2026 aveva infatti rinviato proprio l’applicazione di queste sanzioni.

Secondo la disciplina richiamata, le sanzioni amministrative per la mancata o incompleta trasmissione sono comprese tra 500 e 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e tra 1.000 e 3.000 euro per i rifiuti pericolosi, ferma restando la disciplina relativa agli errori materiali e alle violazioni meramente formali che non pregiudicano la tracciabilità.

Cosa devono fare subito le imprese

Il passaggio all’xFIR non dovrebbe essere affrontato il giorno della prima movimentazione.

L’impresa dovrebbe verificare preventivamente:

  • per quali rifiuti è obbligata all’utilizzo dell’xFIR;
  • per quali movimentazioni può continuare a utilizzare il FIR cartaceo;
  • che gli operatori incaricati siano correttamente abilitati;
  • che trasportatori e destinatari siano organizzati per la gestione digitale;
  • che il software gestionale utilizzato sia correttamente configurato e, quando previsto, interoperabile con RENTRI;
  • che siano definite procedure interne per emissione, firma, gestione, restituzione, trasmissione e conservazione dei formulari.

La digitalizzazione del FIR deve essere quindi trattata come un cambiamento di processo, non come un semplice adempimento informatico.

E se RENTRI non funziona?

È un tema particolarmente attuale.

Il 9 settembre 2026 è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 254/2026, pubblicato sul portale RENTRI il 10 settembre, che disciplina le modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale.

Sono quindi previste specifiche procedure di emergenza e mitigazione che consentono agli operatori di gestire determinate situazioni di indisponibilità o degrado dei servizi.

Su questo aspetto pubblicheremo uno specifico approfondimento operativo.

RENTRI e xFIR: dalla burocrazia alla gestione del rischio

L’introduzione dell’xFIR rappresenta un passaggio importante nella digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.

Ma per un’impresa il vero tema non è semplicemente “fare il FIR digitale”.

Il punto è costruire un processo che riduca il rischio di:

errori → mancata tracciabilità → non conformità → sanzioni → responsabilità.

La compliance ambientale efficace parte quindi dall’organizzazione preventiva dei processi.

Agenzia La Favorita supporta imprese, produttori, trasportatori e impianti nella gestione degli adempimenti RENTRI, dei registri cronologici e dei formulari digitali xFIR, mettendo a disposizione software e consulenti per una gestione impeccabile.

Per informazioni, maggiori approfondimenti o assistenza è possibile contattare i nostri uffici.

‎Segui il canale Ambiente E Rifiuti La Favorita su WhatsApp per restare aggiornato in modo semplice e immediato: https://whatsapp.com/channel/0029Vb4bWLCBKfhuF1b5l73m

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

//
Hai verificato se dal 16 settembre devi utilizzare l'xFIR? Verifichiamo la posizione della tua azienda e ti supportiamo nella corretta gestione di RENTRI, registro cronologico e FIR digitale.
👋 Ciao, come posso aiutarti?